Com’è noto l’Agenzia delle Entrate ha inviato, da fine aprile in avanti,  un avviso bonario con richiesta di versamento di imposte per gran parte degli 11.000 ex-bancari che erano in esodo nel 2016, con riferimento agli assegni di esodo erogati in quell’anno e rendicontati nel CUD 2017.

I sindacati firmatari e l’ABI sono intervenuti su INPS ed Agenzia delle Entrate per ottenere un provvedimento di sospensione o di revoca degli effetti dell’avviso bonario. A tutt’oggi non si intravedono soluzioni e continua il rimpallo di responsabilità, mentre la scadenza dei 30 giorni per pagare si avvicina rapidamente. L’incontro con ABI programmato per il 31 maggio si colloca oltre i termini di scadenza previsti per molti avvisi già pervenuti, mentre gli interessati necessitano di risposte urgenti.

Non è ancora chiaro se si tratta di un semplice errore procedurale dell’INPS nel segnalare all’Agenzia delle Entrate la natura del reddito percepito nel 2016 dai lavoratori, o se invece l’Agenzia delle Entrate abbia cambiato interpretazione alla normativa fiscale sugli assegni di esodo, che verrebbero così equiparati al TFR e come tali sottoposti a riliquidazione della tassazione separata.

Si tratterebbe di un cambiamento radicale, che stravolge una prassi applicata per almeno 20 anni, e che finirebbe per alterare con effetto retroattivo le condizioni pattuite a suo tempo per consentire alle banche (e alle Poste) un costo fiscale agevolato nel mandare in esodo i lavoratori “in esubero”.

Se si tratta di un errore, va sanato rapidamente. Se si tratta di una nuova interpretazione, va messa a carico delle banche, cui competeva il carico fiscale. Se si tratta di un pasticcio contrattuale, che includeva una norma poco chiara, le parti firmatarie se ne assumano la responsabilità e i relativi costi, senza conseguenze economiche per gli esodati.

I lavoratori in esodo devono continuare a ricevere un importo netto, corrispondente alla pensione che avrebbero preso alla rispettiva finestra, comprensiva dei contributi.

Il tempo stringe ed il terzo comunicato dei firmatari non fa altro che riassumere la situazione di stallo. L’avviso bonario non può essere impugnato perché non è una procedura esecutiva. Si può presentare all’Agenzia delle Entrate la “richiesta di esercizio dell’autotutela”, come da modello che alleghiamo, ma questo non interrompe i termini per l’eventuale emissione di una cartella esecutiva, con inclusi sanzione e interessi.

Le strade sono sostanzialmente due:

1) Chiedere la rateizzazione e pagare la prima rata trimestrale, inviando contemporaneamente la richiesta di esercizio di autotutela e accompagnare il pagamento con una comunicazione in cui si disconosce il debito e ci si riserva di richiedere il rimborso (la motivazione può essere quella riportata nel comunicato: ““la riliquidazione dell’imposta non è dovuta poiché l’erogazione dell’assegno deve avvenire al netto come è previsto dal regolamento del Fondo di Sostegno al reddito e dalla sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro n° 18128 del 22 agosto 2014”). Prima del pagamento della seconda rata, è auspicabile un chiarimento o la soluzione del problema.

2) Respingere il pagamento ed avviare una contestazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, con contestuale diffida alla banca di provenienza e all’INPS. Questa opposizione legale non blocca automaticamente l’emissione di cartelle esecutive, quindi va ponderata attentamente. Chi deciderà per questa seconda opzione può rivolgersi ad uno studio legale che ha approfondito la tematica. Per ottenere informazioni ed avviare la procedura è necessario collegarsi al sito:

https://www.iacoviello.it/bancari/2021/la-tassazione-dellassegno-desodo/

Nello stesso tempo consigliamo di contattare il nostro sindacato per ottenere tutte le informazioni utili (rischi inclusi).

Se non dovessero arrivare soluzioni positive in tempi brevi, diventerebbe inevitabile il ricorso a mobilitazioni, presidi e iniziative di protesta, in ogni sede opportuna, verso questa vera e propria ingiustizia.

 

CUB-SALLCA

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