Per il 2024 i giorni di ex festività sono quattro:

Martedì 19 marzo – San Giuseppe

Giovedì 9 maggio – Ascensione

Giovedì 30 maggio – Corpus Domini

Venerdì 4 novembre – Unità Nazionale

 

Ricordiamo anche che il 2 giugno cade di domenica e quindi sarà possibile monetizzare la giornata o fruire di un giorno di permesso retribuito aggiuntivo.

Come spieghiamo meglio sotto, per avere diritto alle giornate di ex festività è necessario che in quelle date la giornata lavorativa sia completamente retribuita.

In conseguenza dell’ultimo contratto nazionale e di vari accordi aziendali, è necessario prestare la massima attenzione agli aspetti normativi legati alla loro fruizione.

N.B. Attenzione alla doppia penalità!

Ricordiamo che effettuare eventuali assenze non retribuite (permessi ed aspettative non retribuite) nei giorni corrispondenti alle ex festività determina una doppia penalità (perdita dello stipendio e di un giorno di ferie).

La stessa attenzione va posta, nelle aziende interessate, nel non collocare in queste giornate eventuali giorni di solidarietà o di sospensione volontaria e giornate di riposo come recupero del sabato lavorativo laddove sono previsti gli orari “estesi” o i turni.

Al contrario, non ci sono problemi se ci si assenta per ferie, banca ore, malattia, donazione sangue, ecc.

Ricordiamo che, secondo il CCNL, la fruizione delle ex festività deve avvenire tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre, ma in alcune aziende è possibile la fruizione dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il CCNL prevede anche che, in caso di mancata fruizione, la monetizzazione avvenga con le competenze di febbraio dell’anno successivo.

Questa norma è stata superata in numerosi accordi aziendali che o non consentono più la monetizzazione (in caso di mancata fruizione le ex festività andranno semplicemente perse) o prevedono obbligatoriamente la loro fruizione in via prioritaria (come in Intesa Sanpaolo), che in questi casi è comunque consigliata.

ATTENTI AL FOC

Da alcuni anni una giornata di ex festività (per i quadri direttivi, ma, in molte banche, anche per le aree professionali che lavorano con turni) o di banca ore viene “devoluta” al Fondo per l’occupazione (FOC).

La norma è stata riconfermata nel rinnovo del CCNL del 23 novembre scorso e vale per tutta la valenza contrattuale.

 

 

C.U.B.-S.A.L.L.C.A.

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